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IL CONSIGLIO DI STATO EMETTE UNA SENTENZA
DELIRANTE, ARROGANTE ED AUTORITARIA:
IL CROCIFISSO SAREBBE "LAICO" ED "EDUCATIVO"!

Il Consiglio di Stato della "parrocchietta" (altrimenti detta "repubblica italiana") ha respinto un ricorso di una famiglia laica che chiedeva di non esporre nell'aula scolastica il crocifisso  (per alcuni emblema religioso ma, per chi conosce la STORIA, sinistro simbolo dell'inquisizione, delle crociate, delle torture giudiziarie e dell'invadente potere ecclesiastico).

IN HOC SIGNO OCCIDES

SOTTO IL SEGNO DEL CROCIFISSO SONO STATE TORTURATE ED UCCISE UN NUMERO DI PERSONE MOLTO SUPERIORE RISPETTO ALLE VITTIME
DEL NAZISMO.

 

"Il crocifisso- sottolinea il Consiglio di Stato - svolgerà una funzione simbolica educativa a prescindere dalla religione professata dagli alunni" (sic!)

DAVVERO?
IL CROCIFISSO SAREBBE DUNQUE "EDUCATIVO" ANCHE PER EBREI, PROTESTANTI E ISLAMICI, CHE PROPRIO SOTTO IL SEGNO DEL CROCIFISSO HANNO SUBITO SECOLI DI PERSECUZIONI?

Il Consiglio di Stato ritiene che la laicità dello Stato non sarebbe affatto intaccata dall'esposizione del crocifisso, anzi: appendere quel simbolo nelle aule, suggerisce agli scolari nientedimeno che i valori a cui si ispira l'ordinamento costituzionale.

QUANDO MAI NELLA STORIA IL CROCIFISSO E' STATO SIMBOLO DI LIBERTA'? ESSO, PIUTTOSTO, E' STATO SIMBOLO DI TERRORE, STERMINIO, TORTURE, GUERRE DI RELIGIONE, CROCIATE!

OGGI COME ALLORA (LA STESSA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO LO DIMOSTRA) E' SIMBOLO DI IMPOSIZIONI FORZATE CHE CALPESTANO LE COSCIENZE E CREANO DISCRIMINAZIONI.

Tali affermazioni offendono la coscienza laica e civile di tutti gli italiani e sono arrogantemente discriminanti nei confronti degli atei e degli appartenenti a religioni diverse dalla cattolica, costretti a lasciarsi spersonalizzare da uno Stato violentemente ideologico, che vorrebbe imporre il riconoscimento dell'idolo cattolico quale simbolo educativo, senza alcun diritto ad esprimere opinioni e preferenze.

Dobbiamo supporre che persino i cattolici sinceri non gradiranno che il loro principale simbolo sia declassato da "oggetto di culto" al rango di "SIMBOLO LAICO" didatticamente utile a veicolare - addirittura - non i valori cristiani bensì (udite, udite!) quelli "laici"!

IL CROCIFISSO E' STATO PER SECOLI L'EMBLEMA DELLE VIOLENTE E FOLLI PERSECUZIONI OPERATE DALLA CHIESA CATTOLICA.

LA STAMPA D'EPOCA QUI RIPRODOTTA ILLUSTRA UNA SCENA ASSAI FREQUENTE NEL 16° SECOLO:  UNA DONNA VIENE TORTURATA PER INDURLA A "CONFESSARE" DI AVER FATTO UN PATTO COL "DIAVOLO".

 DOPO LA CONFESSIONE L'ASPETTA IL ROGO. A MENO CHE LA SVENTURATA NON MORIRA' SOTTO LE TORTURE. IL TUTTO AVVIENE ALLA PRESENZA DEL SINISTRO SIMBOLO DEL CROCIFISSO.

Le contorsioni giuridiche operate dal Consiglio di Stato hanno infatti reso paradossalmente necessaria la negazione del crocifisso quale simbolo religioso in quanto l'ammissione della sua ovvia cattolicità avrebbe automaticamente reso evidente la sua illegale presenza all'interno di un edificio pubblico che, oltretutto, si vorrebbe dedicato all'educazione, alla tolleranza, in un ambiente sempre più multiculturale e multireligioso.

IL CROCIFISSO PER GLI ISLAMICI E' UN ATROCE SIMBOLO CHE RICORDA SECOLI E SECOLI DI "CROCIATE": GUERRE DI CONQUISTA E DI STERMINIO MASCHERATE DA DEVOTO PELLEGRINAGGIO.

Fra 10 o 20 anni la scuola italiana sarà frequentata da milioni di alunni di varie religioni, anche antagoniste al cristianesimo, ma la vera novità sarà che tali bambini non saranno più "extracomunitari" bensì ITALIANI, per diritto di nascita! Possiamo quindi aspettarci che essi reclamino i loro diritti con più veemenza di quella dimostrata dai troppo pacifici laici nostrani. Il clima di intolleranza imposto dal Consiglio di Stato prima o poi potrebbe perciò diventare causa di provocazioni, contestazioni e violenze con esiti imprevedibili, certamente evitabili se il clima fosse più democratico.

Se veramente la scuola italiana volesse proporre valori universalmente riconosciuti, quali la pace, la democrazia e la libertà, per prima cosa dovrebbe dare il buon esempio evitando di commettere qualsiasi abuso, qualsiasi imposizione autoritaria offensiva per le coscienze, qualsiasi ingiusta discriminazione.

Crocifisso a scuola?
Meglio il berretto frigio.

I VALORI DEMOCRATICI CONQUISTATI DAGLI STATI MODERNI SONO STATI RAGGIUNTI NON CERTO CON L'AIUTO DELLA CHIESA CATTOLICA, SEMMAI NONOSTANTE E PERSINO CONTRO LA CHIESA.

AD ESEMPIO, FU SOLO NEL 1798 CHE NELLO STATO PONTIFICIO FU ABOLITA LA TORTURA GIUDIZIARIA. TUTTAVIA, CIO' NON AVVENNE DI CERTO PER MERITO DELLA CHIESA, BENSI' SOLO GRAZIE ALLA SOLLEVAZIONE POPOLARE CHE DIEDE INIZIO ALL'ESPERIENZA DELLA REPUBBLICA ROMANA, LA QUALE, CON L'AIUTO DELL'ESERCITO FRANCESE, RIUSCI' A STABILIRE ANCHE IN ROMA, SIA PUR PER BREVE TEMPO, QUELLE LIBERTA' INDIVIDUALI LAICHE E DEMOCRATICHE PROCLAMATE DALLA RIVOLUZIONE FRANCESE.

Una sentenza degna di un Tribunale dell'Inquisizione

CROCIFISSO NELLE AULE GIUDIZIARIE:
IL CSM HA SOSPESO IL MAGISTRATO
LUIGI TOSTI DALLE FUNZIONI
E DALLO STIPENDIO

Rifiutava di tenere udienze nelle aule del tribunale in cui era affisso un crocifisso, a difesa della laicità dello Stato, oltretutto garantita dalla Costituzione.

''Ho gia' depositato l'appello penale, vorra' dire che faro' causa all'Italia dinanzi alla corte europea''. Lo ha detto il giudice di Camerino Luigi Tosti, commentando la notizia della decisione del Consiglio superiore della magistratura di sospenderlo dalle sue funzioni e dallo stipendio.

Il Csm ha accolto la richiesta in tal senso avanzata dal procuratore generale della Cassazione Francesco Favara, che nei confronti del magistrato ha avviato anche l'azione disciplinare.


L'Italia è sempre più invasa dai  simboli religiosi cattolici.

Crocifisso al posto del tricolore
negli uffici elettorali?

- IO NON VOTERO'! -

Psicoterapeuta denuncia le violazioni compiute dagli uffici comunali e segnala introiezioni autolesive nei giovani educati secondo
il dogma cristiano del sacrificio espiatorio

Sergio Martella, psicoterapeuta, scrive al presidente Ciampi, al ministro Pisanu e al sindaco affinchè il crocifisso venga rimosso essendo appeso in un ufficio laico e pubblico.

PADOVA – “Sono pervenuto alla decisione di restituire la tessera elettorale all’ufficio competente del comune di Padova, sede di mia residenza, privandomi del diritto dovere del voto fintantoché, presso i locali dell’ufficio elettorale, non sarà rimosso il crocifisso, simbolo dell’universalismo cattolico, che, in quel luogo, contraddice l’identità laica e garantista dello Stato.

Ritengo molto grave l’affissione di un simbolo confessionale di parte nel luogo che, altrimenti, dovrebbe accogliere il ritratto del Capo dello Stato o il tricolore, simbolo dell’Italia”.

“Tra le più gravi, esprimo due considerazioni:” continua Martella,  “la Cei, organo dei vescovi in Italia, e lo stesso Vaticano non rinunciano ad orientare le scelte politiche dei cattolici, ponendosi, in questo modo, in una evidente posizione politica di influenza, incompatibile, quindi, con la neutralità di un ufficio pubblico. Sul piano della coscienza civile, è intollerabile la condivisione da parte di una istituzione pubblica di un messaggio che dichiara in modo esplicito il diritto morale del genitore – nelle vesti divine – di incarnare e far sacrificare il figlio per la inopinata “salvezza” dei cattivi e dei violenti!

Il significato ambiguo del martirio cristiano è una pedagogia perversa rivolta all’influenza concreta degli affetti familiari, ed è causa di inevitabili introiezioni sadiche ed autolesive nei giovani. Poiché ritengo” conclude Martella “che la civiltà sociale e la salvezza del singolo risiedano nell’educazione al rispetto ed alla responsabilità di ciascuno, denuncio nel modo più fermo e pubblico la preoccupante caduta di coerenza democratica nelle istituzioni”.

 

Fonte:

http://nochiesa.blogspot.com

Rimozione crocefissi
dai luoghi pubblici:
Interpellanza Parlamentare

L'O.le Maurizio Turco della Rosa nel pugno ha presentato un'interpellanza al Ministro di Giustizia sul caso del giudice Tosti, reperibile nel sito del Parlamento ( http://www.camera.it/index.asp e, poi, "XV legislatura", "ricerca avanzata", "interpellanza", "130", "visualizza").

L'interpellanza è sostanzialmente perfetta: i "problemi" nascono dalla "perfezione" di "chi" è deputato a rispondere su questioni scottanti, che per un politico è sempre meglio eludere pilatescamente.


Luigi Tosti
tosti.luigi@alice.it
mobile: 3384130312
telefono: 0541789323


Interpellanza Parlamentare


Atto Camera dei Deputati
Interpellanza 2-00130
presentata da Maurizio Turco
martedì 19 settembre 2006 nella seduta n.037


Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:

 

la Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 4273 del 1o marzo 2000 (imp. Montagnana), ha espressamente affermato che tutte le norme fasciste che sanciscono l'obbligatorietà dell'esposizione del simbolo religioso del crocifisso - ivi inclusa la circolare del Ministro Rocco, Div. III, del 29 maggio 1926, n. 2134/1867 - debbono ritenersi tacitamente abrogate ex articolo 15 disp. prel. codice civile, perché assolutamente incompatibili col principio di laicità dello Stato delineato dalla Carta costituzionale, che si compendia nell'obbligo di tutte le Pubbliche Amministrazioni - e, a maggior ragione, dell'Amministrazione della Giustizia - di essere ed apparire imparziali, nonché del rispetto del diritto all'eguaglianza dei cittadini, senza distinzione di religione, che non tollera dunque privilegi a favore della fede cattolica e discriminazioni ai danni degli atei, degli agnostici e dei credenti in altre religioni;


il magistrato ordinario del tribunale di Camerino Luigi Tosti ha vanamente e ripetutamente chiesto che venissero rimossi dalle aule giudiziarie di tutti gli uffici giudiziari i crocifissi in ottemperanza alla pronuncia della Cassazione, o che, in alternativa, venissero esposti tutti gli altri simboli e, in particolare, la menorah della religione ebraica;


l'articolo 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, consacra il diritto di qualsiasi persona a credere o non credere e il successivo articolo 14 impone agli Stati contraenti l'obbligo di non operare discriminazioni fondate, tra l'altro, sulla religione;


l'articolo 25 della Costituzione dispone che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per la legge;


l'articolo 7-ter dell'Ord. Giud. (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) dispone che «l'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri oggettivi e predeterminati, indicati in via generale dal CSM ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura»;


l'articolo 49 della circolare del Consiglio Superiore della magistratura per la formazione delle tabelle relative al biennio 2004-2005 dispone che «il dirigente dell'Ufficio, il presidente della sezione, ovvero il magistrato che la dirige, nella materia civile ed in quella penale, devono assegnare gli affari alle sezioni, ai collegi ed ai giudici in base a criteri oggettivi e predeterminati, allo scopo di assicurare la realizzazione del principio di precostituzione del giudice, riferibile anche al giudice persona fisica. Non sono ammissibili criteri equitativi o che dipendano nella loro attuazione dalla discrezionalità del dirigente»;


il punto 23.3 della circolare n. P-2513/2003 del Consiglio Superiore della Magistratura ribadisce la direttiva costante ed ancorata all'incompatibilità sancita dall'articolo 34 del codice di procedura penale, che «ai magistrati destinati alla sezione GIP-GUP non devono essere assegnate funzioni di giudice del dibattimento, salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere altrimenti»;


le vigenti tabelle del Tribunale dell'Aquila prevedono (pag. 13) che il collegio per il dibattimento sia formato soltanto dai seguenti magistrati: dr. Antonio Villani, presidente; dr. Romano Gargarella, giudice; dr. Mario Montanaro, giudice; dr. Buzzelli, giudice supplente; dr. De Filippis, giudice supplente; dr. Ferrari, giudice supplente; dr. Grimaldi, giudice supplente;


infine, le tabelle del Tribunale dell'Aquila prevedono (pag. 4) che «il modesto numero dei procedimenti... consente che i giudici incaricati delle funzioni di GIP e GUP svolgano, all'occorrenza, anche funzioni di giudice del dibattimento monocratico per i procedimenti a citazione diretta...» -:

(tutto ciò premesso)

per quali validi motivi il ministero di giustizia si ostini ad ignorare la pronuncia della Cassazione e, in ogni caso, a calpestare il principio supremo di laicità dello Stato e i diritti di eguaglianza religiosa di tutti coloro che non si identificano nel simbolo dei cattolici, imponendo la presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie e vietando, secondo l'interpellante, in modo apertamente discriminatorio, l'esposizione di tutti gli altri simboli positivi e/o negativi;

per quali validi motivi - che, secondo l'interrogante, non siano quelli di discriminazione razziale, odio e disprezzo degli ebrei e della religione ebraica - il Ministero interrogato ha negato al dott. Tosti Luigi di esporre a fianco del crocifisso la menorah, usufruendo così degli stessi diritti religiosi e della stessa dignità che l'Amministrazione fascista italiana accordò e che quella repubblicana seguita ad accordare ai cattolici;

per quali motivi l'esposizione di un solo simbolo religioso - attuato dalla dittatura fascista quando la religione cattolica era considerata «religione di Stato» - e la contestuale negazione dell'esposizione di tutti gli altri simboli possano ritenersi compatibili con i diritti alla libertà religiosa e alla non discriminazione religiosa che la predetta Convenzione accorda a qualsiasi singola persona;

per quali validi motivi il GUP dott. Carlo Tatozzi, che non risulta assegnato in alcun modo, in base alle tabelle vigenti per il Tribunale dell'Aquila, al collegio penale e che presenta altresì motivi di incompatibilità a causa delle funzioni di GUP ricoperte, sia stato chiamato a presiedere il Collegio penale che ha giudicato Luigi Tosti in data 18 novembre 2005, e per quali altri validi motivi il dott. Mario Montanaro, che doveva tabellarmente far parte di quel collegio, sia stato escluso e sostituito dalla dott.ssa Elvira Buzzelli;

se per queste irregolarità, segnalate dal dott. Luigi Tosti con esposto del 26 febbraio 2006 inoltrato al Ministro di giustizia, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Consiglio Superiore della Magistratura, siano stati adottati provvedimenti e/o iniziative disciplinari, così come espressamente previsto dalle Circolari del CSM.


(2-00130)«Turco».

Il Consiglio Superiore della Magistratura "boccia" l'esposizione dei crocefissi nelle aule giudiziarie

Cronaca di un crocefisso annunciato
di Luigi Tosti

Il 31 gennaio 2006 il CSM ha comminato la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio al giudice di Camerino Luigi Tosti perché si è rifiutato di tenere le udienze sia perché il Ministro di Giustizia ha omesso di rimuovere i crocifissi cattolici dalle aule sia perché, soprattutto, lo ha discriminato negandogli il pari diritto di esporre il proprio simbolo, cioè la menorà ebraica. La motivazione dell'ordinanza è stata comunicata al diretto interessato il 20 dicembre, cioè a distanza di ben undici mesi.
 
"Il Consiglio Superiore della Magistratura - commenta con un misto di soddisfazione e di sconcerto il dott. Tosti - ha affermato che la mia pretesa di ottenere la rimozione dei crocifissi dalle aule giudiziarie è pienamente fondata, dal momento che la circolare fascista del Ministro Rocco deve ritenersi tacitamente abrogata sin dal 1948 per incompatibilità con la Costituzione repubblicana, innanzitutto perché si tratta di "un atto amministrativo privo di fondamento normativo e, quindi, contrastante con il principio di legalità dell'azione amministrativa, desumibile dagli articoli 97 e 113 della Costituzione, dal quale deriva che ogni atto amministrativo deve essere espressione di un potere riconosciuto all'Amministrazione da una norma", tant'è, soggiunge il CSM, che per poter esporre i simboli nazionali negli uffici pubblici il legislatore ha dovuto emanare ben due leggi.
 
In secondo luogo, poi, il CSM riconosce che la circolare fascista "appare in contrasto con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la garanzia della libertà di coscienza e di religione, essendo pacifico (in tal senso Cassazione, Sezione Unite, 18.11.1997, n. 11432 e Sez. Disciplinare 15.9.2004, Sansa) che nessun provvedimento amministrativo può limitare diritti fondamentali di libertà, al di fuori degli spazi eventualmente consentiti da una legge ordinaria conforme a costituzione.
 
Ne consegue, da un lato, che in materia religiosa lo Stato deve essere equidistante, imparziale e neutrale e, dall'altro, che l'ordine delle questioni religiose e quello delle questioni civili debbono rimanere separati, con la conseguenza che in nessun caso il compimento di atti appartenenti alla sfera della religione possa essere oggetto di prescrizioni obbligatorie o che si ricorra ad obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia di precetti statali: la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato.
 
La libertà di coscienza (espressamente riconosciuta anche dall'art. 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e la libertà di religione debbono essere lette come affermazione non solo positiva, di tutela delle convinzioni o della fede professata, ma anche in senso negativo, come tutela di chi rifiuti di avere una fede e, pertanto, deve essere garantita sia ai credenti che ai non credenti, siano essi atei o agnostici.
 
Dal carattere "fondante" della libertà di coscienza deriva anche che nelle valutazioni costituzionali relative ai profili dell'eguaglianza in materia religiosa il dato quantitativo, l'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione, non può essere rilevante. Alla luce dei rilievi ora svolti appare convincente la tesi dell'incolpato secondo la quale l'esposizione del crocifisso nelle aule di giustizia, in funzione solenne di "ammonimento di verità e giustizia", costituisce un'utilizzazione di un simbolo religioso come mezzo per il perseguimento di finalità dello Stato. Del pari persuasiva sembra l'affermazione che l'indicazione di un fondamento religioso dei doveri di verità e giustizia, ai quali i cittadini sono tenuti, può provocare nei non credenti "turbamenti, casi di coscienza, conflitti di lealtà tra doveri del cittadino e fedeltà alle proprie convinzioni" e pertanto può ledere la libertà di coscienza e di religione."

Il CSM "boccia" poi esplicitamente le sentenze del TAR del Veneto e del Consiglio di Stato che hanno legittimato l'esposizione dei crocifissi nelle scuole per la loro supposta valenza "culturale": "anche a poter condividere la tesi del significato meramente culturale del crocifisso - chiarisce il CSM - il problema della libertà di coscienza e del pluralismo si sposterebbe dal terreno esclusivamente religioso a quello appunto culturale, ma non sarebbe risolto, in quanto dai principi costituzionali in precedenza individuati deriva che l'amministrazione pubblica non può scegliere di privilegiare un aspetto della tradizione e della cultura nazionale, sia pure largamente maggioritaria, a discapito di altri minoritari, in contrasto con il progetto costituzionale di una società "in cui hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse" (Corte Cost., n. 440 del 1995)".

In buona sostanza, dunque, dalla motivazione del CSM emerge che l'esposizione dei soli crocefissi nelle aule giudiziarie e, in genere, nei pubblici uffici, così come imposta dalla Madrepatria - cioè dal Vaticano e dalla Chiesa Cattolica - alla sua Colonia - cioè alla Repubblica Pontificia Italiana - calpesta il principio supremo di laicità delineato dalla Costituzione italiana e, quindi, l'obbligo costituzionale dei giudici di essere imparziali, calpesta il diritto dei cittadini, garantito sia dalla Costituzione che dalla Convenzione sui diritti dell'Uomo, di essere giudicati da giudici imparziali, calpesta i diritti fondamentali e costituzionali alla libertà di coscienza e di religione, che appartengono a me e a qualsiasi cittadino della Repubblica Pontificia, e, infine, calpestano il diritto costituzionale e fondamentale all'eguaglianza, senza distinzione di religione, dei cittadini non cattolici, atei o agnostici.
 
Se la motivazione del CSM mi conforta e mi riconcilia con la Giustizia italiana, non mi conforta affatto constatare che l'unico giudice che abbia avuto, in Italia, il coraggio e la determinazione di rifiutarsi di calpestare la Costituzione e di difendere i diritti alla libertà religiosa e alla non discriminazione religiosa di tutti i cittadini italiani e, in particolare, dei non cattolici e dei non credenti, sia stato condannato, come un criminale, a sette mesi di reclusione e sia stato allontanato dalla Magistratura con ignominia per ristabilirne il supposto "prestigio" ed il supposto "decoro".
 
Mi conforta ancor meno l'accusa disciplinare, mossami dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, di aver "gettato sconcerto" nell'opinione pubblica italiana per aver osato obbedire ai precetti impostimi dalla Costituzione e per aver osato difendere il diritto alla non discriminazione religiosa che mi appartiene e che appartiene a tutti i cittadini italiani. Non mi conforta constatare che i Ministri della Giustizia di questa Repubblica Pontificia pratichino costantemente il crimine della discriminazione religiosa ai danni dei cittadini non cattolici, seguendo supinamente le direttive del Papa e della Chiesa Cattolica, e cioè esponendo il solo simbolo delle "Superiore" religione cattolica, senza che nessun Pubblico Ministero si premuri di incriminarli.